In caso di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità di segnalazione certificata di inizio attività, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere l’attestazione di conformità in sanatoria, se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda.
In presenza dei presupposti previsti dalla normativa all’istanza di sanatoria consegue il rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria per gli interventi previsti dall’articolo 135, diversi da quelli di cui alla lett. a) della Legge regionale 10/11/2014, n. 65 (interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili).
Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, completa di tutta la documentazione necessaria o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com. 6).
Attestazione di conformità edilizia in sanatoria
Attestazione del pagamento del contributo di costruzione o monetizzazione (versamento in unica soluzione)
Attestazione del pagamento della prima rata del contributo di costruzione (versamento rateizzato)
Copia del documento d'identità
Documentazione attestante il possesso di requisiti per installazione di annessi
Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione
Modello ISTAT
Piano industriale
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
Relazione illustrativa per l'accesso a incentivi economici per l'edilizia sostenibile
Relazione tecnica di asseverazione
Ricevuta di versamento per interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola